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Disposizioni per Romania e Bulgaria (english version)

Il governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio ancora per un anno (31.12.2011) [file pdf - 35 KB] prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria.
Il lavoro autonomo è privo di alcuna limitazione.
Il predetto regime transitorio prevede l'apertura immediata nei seguenti settori:

  • agricolo e turistico alberghiero
  • lavoro domestico e di assistenza alla persona
  • edilizio
  • metalmeccanico
  • dirigenziale e altamente qualificato
  • lavoro stagionale

I datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari che rientrano nelle predette tipologie di lavoro dovranno rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l'impiego ed ai competenti Enti previdenziali e assistenziali.

Si fa presente che, per effetto dell'ingresso dei cittadini di Romania e Bulgaria nell'UE, a questi non si applicano più le disposizioni del T.U. sull'immigrazione, ma trovano applicazione le norme di cui al D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 30.

Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini comunitari, dall'11 aprile 2007 non occorre più il permesso o la carta di soggiorno per stabilirsi in Italia per periodi eccedenti i tre mesi, essendo sufficiente il possesso di un documento di identità, del codice fiscale e dell'iscrizione anagrafica. Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine del Ministero degli Interni e del Ministero del Lavoro e previdenza sociale.

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Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali