TRATTAMENTO DELLE CANDIDATURE
OBIETTIVO
Trattare le candidature entro termini fissi, con la stessa professionalità
e la stessa rapidità.
TERMINE
- A seconda della base giuridica, il termine di informazione riguardante
qualunque seguito dato alla candidatura non può superare
un mese.
CONTROLLO DELLE CANDIDATURE
- Quando è possibile, è opportuno controllare le candidature
rispetto ai criteri indicati dal datore di lavoro (all'Ufficio Europeo
di Coordinamento) nel paese A prima di inviarle all'euroconsulente
del paese B, o direttamente al datore di lavoro (a seconda di quanto
quest'ultimo ha indicato).
- I candidati dovranno avere ottime possibilità di collocamento
- vale a dire rispondere al profilo stabilito per il posto di lavoro
- affinché le candidature possano essere inviate. E' obbligatorio
un contatto preliminare con l'euroconsulente che ha ricevuto la
candidatura (questa norma non si applica alle offerte di lavoro
transfrontaliere).
FORMA
- La lingua utilizzata deve essere quella del paese ospitante, a
meno che la descrizione delle competenze linguistiche richieste
o i commenti dell'offerta di lavoro indichino altre lingue.
- La trasmissione delle candidature deve aver luogo a mezzo posta,
a meno che non siano esplicitamente autorizzate, su richiesta altre
modalità.
- Nelle regioni transfrontaliere, la trasmissione delle candidature
o l'invio dei candidati saranno effettuati secondo le indicazioni
del datore di lavoro
RESTRIZIONI
- Per le offerte di lavoro diffuse automaticamente presso il grande
pubblico attraverso sportelli "self-service", INTERNET,
etc.., è opportuno indicare che il posto di lavoro "è
accessibile senza permesso di lavoro solo ai cittadini dello Spazio
Economico Europeo". (quanto detto non si applica al Bundesanstalt
fur Arbeit, che pubblica automaticamente tutte le offerte su INTERNET).
SEGUITO DATI
- L'euroconsulente che invia le candidature deve garantirne il seguito.
Questa norma non si applica ai candidati che hanno ricevuto le informazioni
INTERNET.
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