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Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Il termine collaborazione, infatti, indica che il lavoratore presta la sua opera in quanto collaboratore dell’azienda o dell’ente con il quale ha stipulato il contratto con modalità, stabilite a seconda delle esigenze del progetto sul quale è impegnato (luoghi, orari ecc…) Il termine coordinata indica la necessità che il collaboratore coordini le sue attività con la struttura organizzativa e operativa dell’impresa o ente presso il quale lavora a volte prevedendo anche un rapporto di esclusività La legge finanziaria 2001 ha apportato alcune modifiche a questo istituto, in particolare assimilando il reddito proveniente da contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro dipendente.
Contratto di lavoro e condizioniL'attività
di collaborazione presuppone solitamente la stipula di un contratto
in forma scritta. In
relazione alle attività già programmate le assenze per malattia devono essere
comunicate dal lavoratore nelle 24 ore, salvo casi eccezionali e motivati.
Durante la malattia il lavoratore può farsi sostituire da persona di propria
fiducia previa autorizzazione scritta dell’azienda, la quale, in mancanza, può
procedere autonomamente alla sostituzione per il periodo di malattia. In ogni
caso, l’azienda deve assicurare al lavoratore un periodo di conservazione
della collaborazione di almeno 90 giorni. Durante i periodi di assenza per
malattia o infortuni, il lavoratore ha diritto alle prestazioni garantite dalla
Cassa Assistenza Previdenza (CAP).
Compenso Il compenso per l’attività di collaborazione viene pattuito tra Ente o Azienda e lavoratore, e viene stabilito a seconda della qualità, dalla quantità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata. Esso deve essere pagato mensilmente, salvo che derivi da nomine e mandati che prevedano per iscritto forme diverse di pagamento. Il lavoratore può altresì concordare con l’azienda l’erogazione di acconti mensili sulle prestazioni effettuate, salvo conguaglio a fine anno ovvero a fine rapporto. A partire da gennaio 2001 i proventi percepiti dal collaboratore coordinato e continuativo vengono assimilati ai redditi del lavoro dipendente. I committenti devono registrare i collaboratori sul libro matricola ed annotare i compensi sui libri paga. Le detrazioni verranno calcolate in base alla durata del contratto. Non verrà più applicata la ritenuta del 20 per cento, verrà operata una ritenuta calcolata in riferimento al reddito complessivo annuo , secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti. Il committente che effettua le ritenute dovrà consegnare al collaboratore una certificazione (CUD) contenente il reddito complessivo nonché tutte le detrazioni applicate sulla base della durata del rapporto di lavoro. Per
quanto riguarda il rimborso delle spese, la finanziaria 2001 stabilisce la
necessità di indicare una sede di lavoro fissa per i collaboratori (prima
coincideva con l'abitazione del
collaboratore, condizione non valida per il dipendente) in modo tale da
permettere l'applicazione del medesimo regime fiscale delle trasferte previsto per i lavoratori dipendenti. Previdenza e tutelaIl lavoratore con contratto di collaborazione deve iscriversi alla gestione separata INPS - cassa previdenziale obbligatoria per le figure professionali atipiche - ai sensi della legge 335/95 (art.2, comma 26). Per iscriversi alla gestione separata INPS, il lavoratore deve rivolgersi presso l’INPS di competenza (della propria residenza o di quella del committente), richiedere e compilare la domanda di iscrizione predisposta. I sindacati hanno istituito strutture specifiche per rappresentare gli interessi dei lavoratori atipici e interinali: Cgil-Nidil, Alai-Cisl e Cpo-Uil. Per informazioni rivolgersi presso le sedi dei sindacati.
ApprofondimentiDEDUZIONI SUI REDDITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RISCATTO PER I LAVORATORI ATIPICI
La Finanziaria 2000 (legge 488/1999, art.51, c.3) ha stabilito che la deduzione è pari al 6%, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire 40 milioni e il reddito, nel limite di esonero dalla tassazione, della prima casa e delle relative pertinenze. A partire dal 1° gennaio 2001 la deduzione salirà al 7%.
I contributi previdenziali ammontano, per l’anno 2000, al 13%. I
contributi previdenziali sono per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a
carico del committente. Il versamento all’INPS (sia la quota del collaboratore
che quella del committente) deve essere effettuato dal committente. Il
versamento del contributo dà al lavoratore il diritto alle prestazioni
sanitarie in caso di malattia, all’assegno per il nucleo familiare, alle
prestazioni di maternità e al trattamento pensionistico: tale contributo
infatti finanzia un fondo che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e
superstiti), calcolata in base ai contributi versati, con un minimo di 5 anni di
versamenti. Il
committente deve utilizzare, per il versamento, il nuovo modello unificato
"F24", reperibile presso gli sportelli di banche e uffici postali
abilitati. I lavoratori iscritti alla gestione separata I.N.P.S. possono riscattare le annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, purché tali rapporti risultino da atto avente data certa e siano stati svolti in periodi precedenti il 1° gennaio 1996.
precedente al 01.04.1996 (se privi di copertura previdenziale) precedente al 01.07.1996 (se aventi un'altra copertura previdenziale).
Bibliografia normativaL.
335/95 L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) Circ.
INPS
171/98 |
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Informazioni: |
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Aree tematiche interessate: |
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| Contratti particolari | |
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Soggetti interessati: |
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| Soggetti in cerca di occupazione | |
| operatori | |
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Parole chiave: |
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| Collaborazione | |
| Contratti | |
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Data dell'ultima revisione: |
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| 10/12/2001 | |
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Schede collegate: |
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| Contratto di collaborazione saltuaria e occasionale | |
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Apporti esterni: |
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| Non ci sono apporti dalle province | |