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Inserimento lavorativo di disabili psichiatrici
Inserimento
lavorativo di disabili psichiatrici
La scheda individua
tutte le normative a sostegno dell'inserimento lavorativo di disabili psichiatrici.
Soggetti
destinatari
Soggetti con disabilità psichica.
Normativa
di riferimento
D. Lgs. 276/03
Il decreto attuativo della L. 30/03, all'art. 14, prevede per i servizi individuati
dalla L. 68/99 (Servizi per l'Impiego), al fine di favorire l'inserimento lavorativo
dei soggetti disabili, la possibilità di stipulare convenzioni quadro
su base territoriale (validate da parte delle regioni, dopo aver sentito gli
organismi di concertazione) con le associazioni sindacali dei datori di lavoro
e le associazioni di rappresentanza o i consorzi di cooperative.
Con dette convenzioni le imprese, per una certa quota di assunzioni obbligatorie
a cui erano tenute, invece di assumere i disabili, conferiscono alle cooperative
commesse di lavoro ; le cooperative sociali , a loro volta , assumono un numero
di disabili pari a quello che avrebbero dovuto essere assunti dalle imprese.
L'art. 85, comma 9 disciplina la vigente normativa in materia di contratti di
formazione e lavoro prevedendone l'applicazione esclusivamente nei confronti
dalla pubblica amministrazione.
Il Capo II del Titolo VI del medesimo Decreto introduce il contratto d'inserimento,
un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale
di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può
essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori con disabilità
psichica, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, gli incentivi
economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione
e lavoro rimangono applicabili. I lavoratori assunti con contratto di inserimento
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e istituti.
(vedi scheda Riforma dei Centri per l''Impiego (exCollocamento)).
L.68/99
Sostituisce la L.482/68 introducendo il principio del collocamento mirato: i
disabili vengono inseriti nella posizione più adatta, previa adeguata
valutazione delle capacità lavorative con strumenti tecnici e di supporto.
Prevede assunzioni obbligatorie mirate per disabili con una comprovata riduzione
delle capacità lavorative superiore al 45%, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (ASL), presso
datori di lavoro pubblici e privati per aziende con più di 15 dipendenti.
Per l'assunzione dei disabili psichici, in specifico, le aziende devono effettuare
la richiesta nominativa mediante apposite convenzioni con i centri per l'impiego.
L'assunzione di disabili psichici prevede la possibilità della fiscalizzazione
totale dei contributi lavorativi per otto anni.
La L.68/99 prevede inoltre rimborsi forfettari per le spese necessarie all'adattamento
del posto di lavoro e per apprestamento di tecnologie di telelavoro. Le agevolazioni
riguardano anche i datori non soggetti ad obbligo, che decidano di assumere
un disabile.
(vedi scheda Lavoro per disabili).
L.196/97 e D. M.
142/98
Prevedono tirocini formativi ed orientativi, finalizzati all'occupazione
della durata massima di 24 mesi a favore di soggetti con handicap, prevedendo
il rimborso totale o parziale egli oneri finanziari connessi all'attuazione
dei progetti di tirocinio. Sono promossi anche dai servizi di inserimento lavorativo
gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
Inoltre le Commissioni Regionali per l'Impiego, possono deliberare, ai sensi
dell'articolo 9, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 Novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato
lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori
di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
Il recente D. Lgs. 276/03 limita questa possibilità alla sola amministrazione
pubblica.
(vedi scheda Stage e tirocini).
(vedi scheda CFL - Contratto di formazione lavoro).
L. 104/92, art. 18,
42
La Legge quadro sull'handicap promuove la piena integrazione della persona handicappata
(chi presenta una minorazione anche psichica che è causa di difficoltà
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) anche
nel lavoro.
Prevede anche che per le prove concorsuali e per gli esami di abilitazione professionale
la persona con handicap possa utilizzare ausili e tempi aggiuntivi in relazione
al tipo di handicap. Allorché la persona risultasse vincitrice di concorso
ha la priorità di scelta tra le sedi disponibili. Inoltre la persona
handicappata ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
(vedi scheda Lavoro per disabili).
L. 381/91
La legge 381/91 prevede l'inserimento lavorativo di invalidi psichici, ex-degenti
di Istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico presso cooperative
sociali: le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate sono ridotte a zero.
(vedi scheda Cooperazione sociale).
L. 407/90, art.8
comma 9
La legge prevede la riduzione dei contributi previdenziali (del 50% o 100% se
imprese artigiane) per 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato
disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego da almeno 24 mesi. Gli sgravi fiscali
previsti da tale legge sono cumulabili con gli sgravi previsti dalla Legge 68/99.
P.O.R. 2000 - 2006
Il Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 prevede azioni rivolte all'inserimento
lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (Misura B1). La Regione indica
gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione delle attività da parte
delle Province, che mettono a bando le azioni che vengono finanziate con risorse
provenienti dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo di rotazione del Ministero
del Lavoro e dal bilancio regionale (http://www.regione.piemonte.it/programmazione/comunitari/por.htm).
L. R. 51/00
Istituisce il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, fondo destinato
al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone
disabili e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato.
Le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili sono attribuite
dalla regione alle Province che predispongono appositi Piani provinciali di
utilizzo.
Il fondo finanzia i progetti di inserimento lavorativo sino all'80% dell'importo
richiesto, anche attraverso la stipula dei servizi competenti con i datori di
lavoro di convenzioni per definire progetti integrati di inserimento lavorativo.
Gli atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo
spettano alla Giunta Regionale, e prevedono anche azioni di assistenza tecnica
a favore delle Province.
(vedi scheda Riforma delle politiche per il lavoro D.lgs 469/97 e L.R. 41/98).
La delibera Giunta Regionale
28712/00 n 9-1845 ha istituito un gruppo di lavoro per la definizione del profilo
socio-lavorativo del soggetto disabile e la definizione del progetto di inserimento
lavorativo mirato. Ciò permetterà un abbinamento persona-azienda
più corretto.
Attualmente il DGR n.57-9631 del 9 giugno 2003 (Atto d'indirizzo interassessorile
sulle modalità di raccordo territoriale tra i servizi lavorativi, sociali
e sanitari al fine dell'inserimento lavorativo dei disabili) indica gli orientamenti.
Esempi
di modalità d'intervento
A) INSERIMENTO SOCIALIZZANTE
I passaggi di questo intervento vengono elencati qui di seguito:
1. valutazione
delle capacità residue;
2. elaborazione del progetto riabilitativo;
3. ridefinizione del programma terapeutico;
4. ricerca delle risorse;
5. definizione della mansione da proporre;
6. procedure burocratico amministrative: Delibera ASL - Protocollo di
intesa tra le parti - Comunicazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in base alla convenzione del C.P.I. - Assicurazioni - Erogazione assegno
terapeutico;
7. borsa Lavoro o assegno terapeutico;
8. monitoraggio e verifiche.
Le fasi relative all'espletamento
delle pratiche, all'inserimento nelle borse Lavoro e l'attività di monitoraggio
richiedono la presenza di un tutor di riferimento.
B) INSERIMENTO LAVORATIVO
A TEMPO INDETERMINATO
I passaggi di questo intervento vengono elencati qui di seguito:
1. valutazione
delle capacità del soggetto: - questionario alla famiglia e risultati
dei percorsi precedenti;
2. ridefinizione programma terapeutico;
3. definizione del progetto lavorativo: - valutazione delle capacità
di emancipazione dal Servizio - definizione delle caratteristiche del lavoro
possibile;
4. ricerca delle risorse;
5a. contratto con la famiglia;
5b. ridefinizione della terapia;
5c. organizzazione dell'assistenza;
6a. contratto con l'azienda;
6b. raccordo con il sindacato e l'INPS;
6c. definizione del sostegno economico: borsa lavoro oppure rimborso
dei contributi all'azienda;
7. monitoraggio e verifiche.
Le fasi relative al
contratto con l'azienda, al raccordo con l'INPS e l'attività di monitoraggio
e verifica richiedono la presenza di un tutor di riferimento.
C) INSERIMENTO LAVORATIVO
IN PRESTAZIONE D'OPERA
Viene applicato in una
fase intermedia tra il percorso indicato nello schema "a" ed il percorso
"b", con l'obiettivo della verifica delle capacità lavorative
della persona.
L'inserimento è di tipo lavorativo, per alcune ore settimanali, e viene
retribuito in prestazione d'opera, a completo carico della Ditta ospitante.
E' possibile un affiancamento da parte di un operatore per un periodo fino a
sei mesi.
Il percorso è analogo a quello indicato nello schema precedente.
Generalmente il guadagno della prestazione d'opera viene versato su un libretto
di risparmio a scopo di rinforzare la motivazione e l'autostima del soggetto.
Approfondimenti
Non ci sono approfondimenti per questa scheda.
Bibliografia
normativa
P. O. R. 2000 - 2006
D. Lgs. 276/03
L. 68/99
L. 196/97
L. 381/91
L. 407/90
D. M. 142/98
L. R. 51/00
D. G. R. 2871/00
D. G. R. n. 57-9631 del 9 giugno 2003
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