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- Incidente rilevante:
- un evento quale un’emissione,
un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi
incontrollati che si verificano durante l’attività di uno
stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità
uguali o superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 334/99 e che dia luogo
ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per
l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento,
e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
- Pericolo:
- la proprietà intrinseca di una sostanza
pericolosa o della situazione fisica di provocare danni per la salute
umana o per l’ambiente.
- Rischio:
- è la conseguenza indesiderata di una
particolare attività in relazione alla probabilità di accadimento
della stessa. Il rischio, quindi, consiste di due variabili caratteristiche:
la magnitudo delle conseguenze e la probabilità che l’evento
avvenga. Uno studio sulla sicurezza di un impianto porta, per ogni evento
non desiderato, alla quantificazione della gravità delle conseguenze
dell’evento (Magnitudo, M) e alla stima della frequenza (F) dell’evento
stesso. Il prodotto di queste due grandezze fu scelto da Rasmussen nel
1975 come rischio tecnologico dell’evento:
Rischio tecnologico = Frequenza x Magnitudo [R = F x M]
- Sostanze pericolose:
- le sostanze, miscele o preparati
[elencati in allegato al Decreto] che sono presenti come materie prime,
prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli
che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.
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