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Incidente rilevante:
un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 334/99 e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Pericolo:
la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente.
Rischio:
è la conseguenza indesiderata di una particolare attività in relazione alla probabilità di accadimento della stessa. Il rischio, quindi, consiste di due variabili caratteristiche: la magnitudo delle conseguenze e la probabilità che l’evento avvenga. Uno studio sulla sicurezza di un impianto porta, per ogni evento non desiderato, alla quantificazione della gravità delle conseguenze dell’evento (Magnitudo, M) e alla stima della frequenza (F) dell’evento stesso. Il prodotto di queste due grandezze fu scelto da Rasmussen nel 1975 come rischio tecnologico dell’evento:
Rischio tecnologico = Frequenza x Magnitudo [R = F x M]
Sostanze pericolose:
le sostanze, miscele o preparati [elencati in allegato al Decreto] che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.