Attività di controllo
Per parlare di controllo nella normativa Seveso (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.) è necessario ricordare prima di tutto che la suddetta normativa è stata scritta al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne gli effetti sull'uomo e sull'ambiente e che gli stabilimenti sono sistemi complessi in continua evoluzione.
Da questo assunto quindi deriva la necessità di verificare sia l'impianto nella sua accezione più tecnica e tecnologica che la gestione del processo e della lavorazione industriale. La normativa Seveso, infatti, prevede due tipologie di controllo:
- le istruttorie tecniche (art. 21 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.) volte a verificare la tecnologia e i processi utilizzati nello stabilimento in rapporto all'analisi dei rischi e quindi alle conseguenze degli eventi incidentali connessi con l'impiego delle sostanze pericolose;
- le verifiche ispettive sul Sistema di gestione della sicurezza (SGS - art. 25 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.) volte a verificare che le misure tecniche e gestionali adottate nello stabilimento garantiscano la conduzione del processo industriale in sicurezza in tutte le sue fasi di vita (avviamento, régime, dismissione, modifica, ecc.).
Le istruttorie tecniche sono di competenza del Comitato Tecnico Regionale (di seguito denominato Comitato) presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte in cui è previsto anche un rappresentante della Regione Piemonte. La Regione partecipa sia alle sedute plenarie del Comitato che alle attività di controllo presso gli stabilimenti che sono articolate in sopralluoghi presso lo stabilimento e gruppi di lavoro di approfondimento documentale per una durata di alcuni mesi.
Le verifiche ispettive sul SGS sono, invece, disposte dal Ministero dell'Ambiente per gli stabilimenti soggetti a Rapporto di sicurezza1 mentre la Regione Piemonte ha competenza amministrativa nello svolgimento delle verifiche ispettive SGS per gli stabilimenti soggetti a Notifica (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.): questo comporta la definizione di un calendario delle verifiche da svolgere e dei relativi obiettivi di controllo, nonché la gestione degli esiti della verifica che possono portare a sanzioni oppure all'individuazione di prescrizioni tecniche e gestionali al fine di attuare il miglioramento continuo della conduzione delle attività delle aziende.
Considerato che la normativa europea e nazionale prevede che i controlli Seveso siano a carico delle aziende secondo un tariffario stabilito con norma nazionale, ai fini di garantire la trasparenza amministrativa, la Regione Piemonte ha individuato criteri oggettivi per la programmazione delle verifiche ispettive SGS di propria competenza che sono individuati nella D.G.R. n. 11-9288 del 12 maggio 2003 "Disposizioni per l'attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". Per lo svolgimento delle verifiche ispettive la Regione si avvale di ARPA Piemonte e i funzionari regionali partecipano alle stesse verifiche sulla base della complessità degli stabilimenti ovvero in presenza di eventuali criticità di carattere antropico o ambientale.
Ad oggi, in Regione Piemonte sono stati conclusi due cicli triennali di verifiche ispettive sul SGS e nel 2007 è iniziato il terzo ciclo.
1 Si ricorda che la normativa Seveso prevede 3 categorie di stabilimenti:
- Stabilimenti che svolgono le lavorazioni di cui all'allegato A del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i. e detengono sostanze pericolose al di sotto delle soglie quantitative di cui all'Allegato I, parti 1 e 2 del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i., comunemente denominati stabilimenti sottosoglia o stabilimenti soggetti all'art. 5, c. 2;
- Stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità maggiori della soglia quantitativa individuata nella colonna 2 dell'Allegato I, parti 1 e 2 del D. Lgs. 334/1999 ma minori della soglia quantitativa di colonna 3 dello stesso allegato, comunemente denominati stabilimenti soggetti a Notifica o soggetti all'art. 6;
- Stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità maggiori della soglia quantitativa individuata nella colonna 3 dell'Allegato I, parti 1 e 2 del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i., comunemente denominati stabilimenti soggetti a Rapporto di Sicurezza (RdS) o soggetti all'art. 8.