La legge nazionale n. 36/2001 assume il principio comunitario di precauzione, a questo ispirando le proprie scelte normative, oltre a quello di minimizzazione del rischio.
Tale principio trova concreta attuazione mediante il ricorso ad una gamma differenziata di strumenti di prevenzione e controllo della generazione dei campi elettromagnetici, volti a ridurre ai livelli più restrittivi la loro produzione e l'esposizione della popolazione, allargando gli obiettivi di tutela, oltre alla salute, anche all'ambiente e al paesaggio.
Alla norma quadro hanno fatto seguito i due DPCM dell'8 luglio 2003 che fissano le soglie di esposizione ai CEM (campi elettromagnetici) generati dagli elettrodotti e dagli impianti di telecomunicazioni.
In questo quadro si inserisce la L.R. n.19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale per la tutela dall'esposizioni ai campi elettromagnetici" che disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodi oltre a tutelare la salute della popolazione esposta dalle emissioni elettromagnetiche. La Regione, nel testo di legge, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, già confermati dalla Corte Costituzionale, mentre gli enti locali sono i soggetti attuatori delle finalità previste dalla L.R. 19/2004, cui sono affidati compiti gestionali e autorizzativi, di pianificazione e di controllo. Compete inoltre ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio e la modifica degli impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione che la esercitano nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalla Regione e dai procedimenti fissati dalle norme statali vigenti, con il supporto dell'ARPA.